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Generali
Next Generation EU (NGEU) è un piano Next da €750 miliardi che ha l'obiettivo di rilanciare l'economia europea dopo la pandemia di COVID-19 e di renderla più verde e digitale.
Italia domani è il nome del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato dal Governo italiano il 29 aprile del 2021 all’interno del programma europeo Next Generation EU. L’Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, del programma Next Generation EU, con un totale di €191,5 miliardi. Mediante un Fondo Complementare, finanziato direttamente dal bilancio dello Stato, il nostro Paese ha previsto un'integrazione di €30,6 mld. Il totale degli investimenti previsti è pertanto di €222,1 miliardi.
Italia digitale 2026 è il piano strategico per la transizione digitale e la connettività promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale. Il Piano, che raccoglie il 27% delle risorse di Italia domani, si sviluppa su due assi. Il primo asse (6,71 miliardi) riguarda le infrastrutture digitali e la connettività a banda ultra larga. Il secondo (6,74 miliardi) riguarda tutti quegli interventi volti a trasformare la Pubblica Amministrazione (PA) in chiave digitale. I due assi sono necessari per garantire che tutti i cittadini abbiano accesso a connessioni veloci per vivere appieno le opportunità che una vita digitale può e deve offrire e per migliorare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione rendendo quest’ultima un alleato nella vita digitale dei cittadini.
L'importante piano di investimenti e riforme previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza vuole mettere l'Italia nel gruppo di testa in Europa entro il 2026. Italia digitale 2026 si pone cinque ambiziosi obiettivi:
- Diffondere l’identità digitale, assicurando che venga utilizzata dal 70% della popolazione;
- Colmare il gap di competenze digitali, con almeno il 70% della popolazione che sia digitalmente abile;
- Portare circa il 75% delle PA italiane a utilizzare servizi in cloud;
- Raggiungere almeno l’80% dei servizi pubblici essenziali erogati online;
- Raggiungere, in collaborazione con il Mise, il 100% delle famiglie e delle imprese italiane con reti a banda ultra-larga.
“PA digitale 2026” è il sito del Dipartimento per la trasformazione digitale che permette alla PA di accedere ai fondi di Italia digitale 2026. Il sito sarà il punto unico di accesso per avere informazioni sugli avvisi dedicati alla digitalizzazione della PA, fare richiesta di accesso ai fondi e rendicontare l’avanzamento dei progetti. Inoltre è possibile richiedere assistenza diretta e avere tutte le info sulle azioni di accompagno previste dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Utilizzo piattaforma
Accesso
Il rappresentante legale dell'amministrazione, o una persona incaricata ad agire per suo conto, può accedere con SPID/CIE alla piattaforma. Durante la procedura di primo accesso alla piattaforma, è necessario selezionare e attivare il profilo della PA di riferimento.
Per accedere alla piattaforma è necessario disporre della propria identità digitale (SPID o CIE) e della propria email istituzionale. Il rappresentante legale dell'amministrazione (o chi opera per suo conto) deve inoltre avere la possibilità di consultare la PEC dell'amministrazione per la quale intende operare.
Per completare la procedura di primo accesso alla piattaforma PA digitale 2026, è necessario confermare il link di verifica presente nella PEC inviata all'amministrazione di riferimento. Il link di verifica ha una validità di 7 giorni.
Sì. Nel caso in cui a effettuare l'accesso non sia direttamente il rappresentante legale ma una persona da lui incaricata, è presente una casella da spuntare per dichiarare di stare agendo per conto del rappresentante legale dell'amministrazione. Alla fine della procedura di primo accesso, il rappresentante legale della PA riceve una PEC con cui viene a informato del fatto che la persona incaricata ha agito per suo conto su PA digitale 2026.
Nello step di selezione dell'amministrazione mediante nome della PA, codice IPA o luogo, il sistema precarica i dati dell'amministrazione presenti nella banca dati IPA. Se si riscontrano inesattezze nei dati della PA visualizzati, è necessario modificarli su IPA (https://indicepa.gov.it/ipa-portale/) e riprendere l’attivazione della PA dopo l’aggiornamento. È bene ricordare che per visualizzare su PA digitale 2026 i dati aggiornati a seguito di modifiche su IPA, potrebbero essere necessarie fino a 24 ore.
Se la PEC dell'amministrazione non ha ricevuto la comunicazione oppure sono trascorsi più di 7 giorni dalla ricezione del link di verifica, è necessario richiedere l'invio di una nuova email. È possibile richiedere l'invio di una nuova email contenente il link per completare il processo, premendo il pulsante "Invia nuova email" presente nella pagina che si visualizza accedendo nuovamente alla piattaforma.
Bisogna verificare, ed eventualmente aggiornare, i dati inseriti all'interno di IPA accedendo a https://indicepa.gov.it/ipa-portale/. Per visualizzare i dati aggiornati su PA digitale 2026 potrebbero essere necessarie fino a 24 ore.
Nel momento in cui un nuovo rappresentante legale accede alla piattaforma per conto di una PA che ha già un utente attivo in quel ruolo, il sistema invia una PEC all’amministrazione per confermare la nuova utenza e, contestualmente, disabilitare la precedente.
No. Il possesso del servizio di identità digitale (SPID o CIE) è indispensabile per accedere a PA digitale 2026.
No. Lo SPID/CIE utilizzato in fase di accesso deve essere lo stesso anche per tutti i futuri accessi a PA digitale 2026.
Bisogna accertarsi che la persona che ha mandato l'invito a entrare in PA digitale 2026 per conto di una PA, abbia inserito correttamente i dati.
Dopo aver ricevuto l'email di invito e aver verificato la correttezza dei dati, bisogna accertarsi di aver completato la procedura di accesso facendo click sul link di verifica all'interno dell'email.
Sì. Per gestire più Scuole contemporaneamente in qualità di rappresentante legale, è necessario:
1. completare la procedura di primo accesso e attivare il profilo di una delle Scuole;
2. contattare l'assistenza mediante il modulo presente nella sezione "Supporto" dell'area riservata di PA digitale 2026, indicando nel messaggio i nomi, gli indirizzi PEC e il codice IPA delle ulteriori Scuole per le quali si richiede l'attivazione del profilo.
1. completare la procedura di primo accesso e attivare il profilo di una delle Scuole;
2. contattare l'assistenza mediante il modulo presente nella sezione "Supporto" dell'area riservata di PA digitale 2026, indicando nel messaggio i nomi, gli indirizzi PEC e il codice IPA delle ulteriori Scuole per le quali si richiede l'attivazione del profilo.
Gestione utenti
Oltre al ruolo di rappresentante legale, ogni amministrazione può avere un massimo di 3 utenti. I ruoli possono essere così suddivisi: 1 incaricato e 2 editori, oppure 3 editori.
L'utenza del rappresentante legale è la prima creata per la PA all'interno della piattaforma e ha la facoltà di creare e gestire tutti gli altri ruoli utente. Un utente con ruolo di "incaricato" può visualizzare le informazioni relative alla PA e alle candidature, compilare moduli, caricare documenti e invitare utenti “editori”. È possibile essere utente “incaricato” per più amministrazioni (es. forme aggregative quali unioni di comuni). Il rappresentante legale può invitare un solo utente con il ruolo di “incaricato”. Un utente con ruolo di "editore" può visualizzare le informazioni relative alla PA e alle candidature, compilare moduli e caricare documenti. Non può invitare altri utenti. È possibile essere utente “editore” per una sola amministrazione. Il rappresentante legale o l'incaricato possono invitare uno o più utenti con questo ruolo nei limiti del numero di utenti permesso dalla piattaforma.
Per entrare in PA digitale 2026 in qualità di incaricato o editore per una PA, bisogna ricevere un invito da parte del rappresentante legale associato all'amministrazione.
Potrebbe accadere che i dati contenuti nell'invito e i dati ereditati da SPID/CIE dell'utente invitato non coincidano. In questo caso, il rappresentante legale deve controllare di aver correttamente inserito i dati anagrafici nel modulo di invito, ed eventualmente, modificarli.
Bisogna verificare la correttezza dei dati inseriti nella sezione "Utenti" e nel caso risultassero errati procedere alla correzione. Qualora fossero corretti, si consiglia di controllare la cartella spam della posta elettronica oppure contattare il supporto di PA digitale 2026 dall'apposito modulo di contatto.
In caso di mancata corrispondenza tra i dati SPID e quelli presenti nell'invito, l’utente visualizza una schermata con messaggio di errore e viene invitato a contattare la propria amministrazione per maggiori informazioni.
Il rappresentante legale o l'incaricato, dopo aver selezionato la PA per la quale intende operare, accede, attraverso il menù a tendina che si apre facendo click sul suo nome, alla sezione "Gli utenti della tua PA". In questa sezione visualizza la lista degli utenti collegati alla propria amministrazione e facendo click sull'icona "Modifica" può modificare i dati di un utente attivo.
Il rappresentante legale o l'incaricato, dopo aver selezionato la PA per la quale intende operare, accede, attraverso il menù a tendina che si apre facendo click sul suo nome, alla sezione "Gli utenti della tua PA". In questa sezione visualizza la lista degli utenti collegati alla propria amministrazione e facendo click sull'icona "Revoca" può revocare l'utenza.
Si. All'interno della piattaforma l’utente con il ruolo di “incaricato” ha facoltà di operare per più amministrazioni. Il ruolo di "incaricato" può essere assegnato a un utente solo dal rappresentante legale dell'amministrazione.
Candidatura
É possibile verificare i requisiti di accesso a una candidatura all'interno del dettaglio della pagina dell'avviso pubblico.
La candidatura per un avviso pubblico può essere trasmessa solo ed esclusivamente attraverso la procedura guidata di candidatura presente nell'area riservata di PA digitale 2026.
Per poter avviare o completare una candidatura su PA digitale 2026 sono richiesti:
- SPID/CIE per autenticazione alla piattaforma;
- data e luogo di nascita del rappresentante legale;
- accettazione delle dichiarazioni di responsabilità;
- configurazione corretta del pacchetto di servizi;
- firma digitale valida per la firma della domanda di finanziamento, da caricare nella fase finale del processo di candidatura.
No. Per ogni avviso è prevista la possibilità di inviare una sola candidatura finanziata.
L'assegnazione dei fondi è periodica: avviene quindi in base al calendario dei singoli avvisi, a seguito della pubblicazione di un decreto. Per maggiori informazioni, consultare la sezione ''esiti candidature'' all'interno dell'avviso interessato.
Un avviso presente in area pubblica potrebbe non essere visibile nell'area riservata nel caso in cui la mia PA non rientri tra i beneficiari previsti per quell'avviso.
Si. È possibile modificare una domanda di finanziamento non ancora inviata attraverso il tasto ''Modifica dati'' presente nello step 4 (Riepilogo) del flusso di candidatura. Nel caso in cui l'utente abbia già caricato in precedenza una domanda firmata, dovrà eliminare tale documento attraverso il tasto ''Rimuovi file'' presente nello step 5 (Firma) del flusso, scaricare nuovamente e ricaricare la domanda modificata e firmata digitalmente, ed eventualmente procedere all'invio.
Le principali cause di inammissibilità sono:
- superamento del budget previsto per un determinato avviso o per una determinata area geografica (nord/sud);
- scadenza del termine ultimo per l'invio di domande per un determinato avviso;
- decisione discrezionale del DTD.
È necessario controllare che:
- il file caricato sia in formato P7M;
- il file caricato corrisponda all’ultima versione scaricata;
- sia presente la firma digitale;
- la firma digitale sia quella del rappresentante legale.
Il calcolo dell'importo totale del finanziamento varia a seconda dell'avviso appartenente alla misura. Ogni misura ha un calcolo diverso. Per approfondire il calcolo dell'importo totale del finanziamento si rimanda alle FAQ di dettaglio della misura di interesse.
- Misura 1.2;
- Misura 1.4.1;
- Misura 1.4.3;
- Misura 1.4.4;
- Misura 1.4.5.
Se non vengono completate le attività necessarie previste nel calendario scadenze/cronoprogramma, il finanziamento concesso viene revocato.
Coloro che desiderano dotarsi di un dispositivo di firma digitale devono rivolgersi ai prestatori di servizi fiduciari accreditati, soggetti pubblici o privati che, sotto la vigilanza di AgID, emettono certificati qualificati (per la firma digitale) e certificati di autenticazione (per le carte nazionali dei servizi). È possibile consultare la lista dei prestatori di servizi fiduciari accreditati accedendo alla pagina https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-di-servizi-fiduciari-attivi-in-italia
No, il dispositivo di firma digitale è personale può essere utilizzato solo dal suo titolare.
No, il dispositivo di firma digitale deve essere valido e correttamente funzionante.
Il sistema ritiene valide solo firme di tipologia Cades.
Supporto tecnico
Se desideri inviare segnalazioni o suggerimenti sull’accessibilità di questo sito web padigitale2026.gov.it, puoi contattarci alla casella di posta dedicata
È possibile navigare la piattaforma con i browser più comuni, come Chrome, Firefox e Safari, ad eccezione di Internet Explorer 11, che non è supportato dal sistema.
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Scrivici- controllare che l’email non si trovi nelle cartelle “spam”, “posta indesiderata”, “cestino”;
- assicurarti di cercare l’email nell’account di posta elettronica che hai indicato nel modulo di iscrizione;
- se non hai ricevuto alcuna email, scrivici tramite il modulo di supporto.
Se desideri interrompere la ricezione di comunicazioni e aggiornamenti da PA digitale 2026, usa il link “Annulla iscrizione” presente nella sezione finale di ogni email.
Classificazione dati e servizi
Il questionario di classificazione è necessario per valutare gli impatti in termini di eventuale compromissione dei dati gestiti dai servizi della PA. Il questionario di classificazione deve essere compilato solo se la PA non accetta la classificazione automatica di un servizio proposta dalla piattaforma. Compilando il questionario, pertanto, la PA fornisce informazioni essenziali per classificare il servizio.
La compilazione del questionario può essere effettuata da qualsiasi utente della piattaforma associato all'amministrazione: solo il Rappresentante legale o l'Incaricato possono però convalidare e completare la procedura di classificazione
Sì, è possibile interrompere la compilazione del questionario e riprenderla in un momento successivo: cliccando su “Salva in bozza” al fondo della pagina “Classificazione dati e servizi” è possibile salvare i contenuti inseriti e uscire della procedura. È possibile poi riprendere la compilazione in qualsiasi momento accedendo all’area riservata di PA digitale 2026, alla sezione Scrivania.
Il questionario di classificazione deve essere compilato solo in due casi:
- se non viene accettata la classificazione automatica proposta dalla piattaforma;
- se viene aggiunto un nuovo servizio alla lista di servizi gestiti dalla PA.
No, non è obbligatorio compilare le sezioni 5 e 6 del questionario; tuttavia, queste aiutano a valutare, rispettivamente, gli impatti per i servizi digitali e le tipologie di dati digitali che vengono gestiti nell'ambito del servizio. Queste informazioni, considerate accessorie, sono molto utili per la migrazione dei servizi verso gli ambienti Cloud, pertanto la compilazione è fortemente consigliata.
Nella sezione “Esito” del questionario è possibile allegare eventuale documentazione per accettare l’esito del questionario che differisce dalla classificazione automatica presentata dal sistema. È necessario allegare come documentazione a supporto elaborati circa analisi del rischio o di impatto (i.e. Business Impact Analysis), che aiutino a giustificare, e in seguito a valutare, il diverso livello di classificazione.
Il messaggio di errore potrebbe essere causato da una non conformità con i requisiti richiesti per il caricamento del file: il formato deve avere estensione .PDF e il peso massimo deve essere di 2 MB.
La classificazione dei dati e dei servizi deve essere inviata entro il 18 luglio 2022: le PA, infatti, devono trasmettere all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) la classificazione dei dati e dei servizi digitali per abilitare il processo di migrazione verso gli ambienti cloud.
La classificazione dei dati e dei servizi, una volta compilata dalla PA, viene inviata all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). ACN effettuerà le verifiche di conformità necessarie nel caso siano state effettuate delle modifiche alla classificazione automatica creata del sistema.
Ordinario, critico e strategico sono i livelli individuati per i servizi: riflettono gli impatti generati in termini di riservatezza, disponibilità e integrità dei dati trattati, nel caso i servizi vengano compromessi.
Nel dettaglio:
Nel dettaglio:
- strategico: la compromissione di servizi e dati digitali può avere un impatto sulla sicurezza nazionale;
- critico: la compromissione di servizi e dati digitali può causare un rischio al mantenimento di funzioni rilevanti per tutti gli aspetti della vita del Paese (salute, sicurezza pubblica, benessere economico e sociale);
- ordinario: la compromissione di dati e servizi non genera l’interruzione di servizi dello Stato o, comunque, non pregiudica il benessere economico e sociale del Paese.
Sì, è possibile aggiungere uno o più servizi alla lista dei servizi gestiti dalla PA che viene visualizzata al momento della compilazione della procedura. Per ciascun servizio aggiunto all’elenco, è necessario compilare il questionario per determinarne la classificazione. Una volta inviata la classificazione, la lista dei servizi aggiornata, corredata dal questionario compilato per il servizio aggiunto (o i servizi aggiunti), sarà inviata all’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza per le verifiche di conformità.
Sì, è possibile accettare l’elenco predefinito dei servizi e la relativa classificazione creata automaticamente: per ciascun servizio presente in pagina è necessario confermare la classificazione proposta automaticamente selezionando “Confermo” in ciascun servizio, senza integrare o modificare la lista di servizi presente in pagina. Una volta accettate tutte le classificazioni automatiche, è necessario inviare la classificazione tramite il bottone presente sul fondo della pagina “Classificazione dati e servizi”, confermando l’azione quando richiesto.
Sì, è possibile non accettare la classificazione creata automaticamente selezionando “Non confermo” in ciascun servizio. Alla selezione, è obbligatorio compilare il questionario per determinare la nuova classificazione.
Una volta confermato l’elenco predefinito dei servizi e la relativa classificazione automatica, la procedura di classificazione è completata: tramite una PEC, inviata automaticamente all’indirizzo indicato in fase di attivazione della PA sul portale, viene inviata la convalida dell’esito della classificazione. Inoltre, la comunicazione è corredata da un allegato con l’esito della classificazione e l’elenco dei servizi e le relative classificazioni automatiche accettate.
Sì, è possibile eliminare un servizio proposto se la PA di riferimento non è interessata ad erogare quel servizio e non lo sarà in futuro. È possibile eseguire l’operazione selezionando 'Elimina servizio' in corrispondenza del servizio che si vuole eliminare e confermare : questo non verrà inserito tra i servizi erogati dalla PA e pertanto non potrà essere considerato per la partecipazione agli Avvisi del PNRR presenti su PA digitale 2026. È in ogni caso possibile, prima di inviare la classificazione, ripristinare il servizio in questione selezionando 'Ripristina servizio'.
È possibile aggiungere un servizio a quelli della lista creata automaticamente dal sistema: occorre selezionare il bottone “Aggiungi nuovo servizio”, inserire il nome del servizio che si vuole aggiungere e il riferimento normativo che abilita la PA ad erogarlo. Occorre poi compilare il questionario per determinare la classificazione del servizio aggiunto. Ricorda che, in caso di candidatura ad un avviso, non potrai finanziare questo servizio.
L'utenza di tipo Editore può effettuare molte operazioni: confermare la classificazione, compilare il questionario, aggiungere o rimuovere un servizio, ma non può inviare la procedura, che può essere completata solo dal Rappresentante legale o da un suo Incaricato.
L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale fornisce un riscontro sulla conformità dell’elenco dei servizi e della classificazione entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione. L’Agenzia può prorogare questo termine nel caso siano necessari degli approfondimenti: il termine viene posticipato al massimo per ulteriori 30 giorni, e in ogni caso non più di una volta. Se invece è necessario richiedere alla PA integrazioni o informazioni aggiuntive, la procedura viene interrotta e i termini cominciano a decorrere nuovamente dal momento in cui vengono ricevute le informazioni richieste, che devono essere fornite entro 30 giorni. Nel caso non dovesse esserci nessun riscontro entro 90 giorni o, nel caso di posticipo, entro 120 giorni, l’elenco e la classificazione dei dati e dei servizi sono convalidati.
È necessario entrare nell’area riservata di PA digitale 2026, accedere alla Scrivania della PA per la quale si sono ricevuto le richieste di integrazioni e apportare le modifiche segnalate da ACN. Una volta apportate le modifiche, è necessario inviare nuovamente la classificazione. In questo momento, lo stato della procedura passerà da “Da modificare” a “In valutazione”. È in ogni caso necessario apportare le modifiche richieste entro 30 giorni dalla ricezione della PEC e della notifica.
Sì, l’obiettivo è di avere un ordine di grandezza il più realistico possibile della numerosità di dati trattati, pertanto anche eventuali arrotondamenti sono accettati (ad esempio, 1.224.000 dati anagrafici possono essere indicati come 1.200.000). Non è invece possibile indicare numeri decimali o minori di zero.
Sì. Una PA può inviare una PEC all’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza per aggiornare la classificazione dati e servizi precedentemente inviata. Accolta la richiesta dall’Agenzia, la classificazione verrà riportata in stato "In bozza". La PA riceverà una PEC e una notifica in piattaforma e sarà informata che la classificazione è disponibile per gli opportuni aggiornamenti. Nel caso in cui la PA abbia una candidatura 1.2 in stato "In bozza" verrà annullata in automatico. Invece, nel caso in cui la PA abbia una candidatura 1.2 inviata, non potrà eliminare i servizi selezionati nella candidatura 1.2 e visualizzerà un messaggio di errore. Qualora la PA fosse intenzionata a eliminare alcuni servizi dalla classificazione, dovrà ritirare la candidatura all’avviso 1.2 per avviare una nuova classificazione. In questo modo, si potrà ricandidare all’avviso 1.2 con la lista di servizi aggiornata.
Misure
1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud
In base al sistema di origine solo alcune modalità di migrazione sono ammissibili per ricevere l'erogazione del finanziamento.
Gli scenari ammissibili sono i seguenti:
- In caso di migrazione con modalità Trasferimento, origine della migrazione On premise strutturato;
- In caso di migrazione con modalità Aggiornamento e destinazione PaaS, origine della migrazione On premise strutturato o IaaS non qualificato;
- In caso di migrazione con modalità Aggiornamento e destinazione SaaS, origine della migrazione On premise destrutturato, on premise strutturato, IaaS non qualificato o Paas non qualificato.
Tipologia di migrazione finanziabile | |||
---|---|---|---|
Origine | Destinazione | ||
IaaS | PaaS | SaaS | |
On premise destrutturato | Non finanziabile | Impossibile | Aggiornamento |
On premise strutturato | Trasferimento | Aggiornamento | Aggiornamento |
IaaS | Non finanziabile | Aggiornamento (solo se da IaaS non qualificato) | Aggiornamento (solo se da IaaS non qualificato) |
PaaS | Non finanziabile | Non finanziabile | Aggiornamento (solo se da PaaS non qualificato) |
SaaS | Non finanziabile | Non finanziabile | Non finanziabile |
I Soggetti Attuatori, ovvero coloro che possono accedere allo strumento predisposto dall'Avviso, sono i Comuni.
Si, è possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso, riferito alla Misura 1.2, nel caso in cui il processo di migrazione al cloud sia stato realizzato a decorrere dal 01 Febbraio 2020 con risorse finanziarie proprie.
No, non è possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso, riferito alla Misura 1.2, nel caso in cui il processo di migrazione al cloud sia stato realizzato con Fondi pubblici, nazionali, regionali o europei, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 5 dell'Avviso.
Il Comune potrà effettuare la migrazione avvalendosi dei due modelli di migrazione ""Trasferimento in sicurezza dell’infrastruttura IT"" e ""Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud"" come delineato nella Strategia Nazionale per il Cloud.Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'Allegato 2 corrispondente alla fascia di popolazione del tuo Comune.
No, il Comune può decidere singolarmente per ognuno dei servizi oggetto della migrazione. L’Ente potrà selezionare il modello di migrazione più adatto da presentare all’interno del piano di migrazione.
Si, se il Comune ha già migrato un servizio in cloud in modalità "Trasferimento in sicurezza dell’infrastruttura IT" può accedere al finanziamento previsto dall'Avviso, riferito alla Misura 1.2, per l'implementazione della modalità "Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud".In ogni caso, il processo di migrazione al cloud deve essere stato realizzato a decorrere dal 01 Febbraio 2020 con risorse finanziarie proprie.
Si, il canone del primo anno è incluso nell'importo forfettario come definito dagli allegati 2.
Il contributo consiste in una somma forfettaria che viene erogata al raggiungimento del risultato come indicato dall'Avviso. Non è prevista la rendicontazione a costi reali.
La classificazione dei dati e dei servizi gestiti dalle PA consente di uniformare e guidare il processo di migrazione al Cloud della PA. Le classi dei dati e servizi sono identificate sulla base del danno che una loro compromissione, in termini di confidenzialità, integrità e disponibilità, provocherebbe al sistema Paese.
I fornitori cloud che intendono erogare servizi Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) e Software as a Service (SaaS) destinati alle pubbliche amministrazioni devono ottenere, per questi servizi, la qualificazione rilasciata dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), utilizzando la piattaforma dedicata alla qualificazione dei cloud service provider e dei servizi cloud.
La migrazione verso il cloud qualificato è necessaria per responsabilzzare il soggetto pubblico e individuare e catalogare i dati e i servizi gestiti, applicando una categorizzazione rispetto agli impatti di eventuali compromissioni, dei vincoli normativi e di sicurezza.
Si, il canone del primo anno è incluso nell’importo forfettario come definito dall'Allegato 2.
Il contributo consiste in una somma forfettaria che viene erogata al raggiungimento del risultato come indicato dall'Avviso. Non è prevista la rendicontazione a costi reali.
I Soggetti Attuatori, ovvero coloro che possono accedere allo strumento predisposto dall'Avviso, sono le Scuole sedi di Direttivo dislocate su tutto il territorio nazionale. Non sono ritenute ammissibili le proposte presentate da scuole non statali paritarie, non paritarie e straniere.
Si, è possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso, riferito alla Misura 1.2, nel caso in cui il processo di migrazione al cloud sia stato realizzato a decorrere dal 01 Febbraio 2020 con risorse finanziarie proprie.
No, non è possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso, riferito alla Misura 1.2, nel caso in cui il processo di migrazione al cloud sia stato realizzato con Fondi pubblici, nazionali, regionali o europei, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 5 dell'Avviso.
La Scuola potrà effettuare la migrazione sfruttando le diverse tipologie di migrazione delineate nella Strategia Nazionale per il Cloud, selezionando tra le modalità:- Trasferimento in sicurezza dell’infrastruttura IT- Aggiornamento di applicazioni sicure in Cloud
No, La Scuola può decidere singolarmente per ognuno dei servizi oggetto della migrazione. L’Ente potrà selezionare il modello di migrazione più adatto da presentare all’interno del piano di migrazione.
La classificazione dei dati e dei servizi gestiti dalle PA consente di uniformare e guidare il processo di migrazione al Cloud della PA. Le classi dei dati e servizi sono identificate sulla base del danno che una loro compromissione, in termini di confidenzialità, integrità e disponibilità, provocherebbe al sistema Paese.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: https://docs.italia.it/italia/cloud-italia/strategia-cloud-italia-docs/it/stabile/4_la_strategia_cloud_per_la_pubblica_amministrazione.html#la-classificazione-dei-dati-e-dei-servizi
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: https://docs.italia.it/italia/cloud-italia/strategia-cloud-italia-docs/it/stabile/4_la_strategia_cloud_per_la_pubblica_amministrazione.html#la-classificazione-dei-dati-e-dei-servizi
L’importo del finanziamento concedibile alle Scuole è individuato in un importo forfettario determinato secondo il seguente criterio: per ogni servizio che verrà migrato verrà corrisposto un costo unitario di € 553 iva inclusa, con un importo minimo quindi pari a € 1.659 per 3 servizi fino ad un massimo di € 12.719 equivalente a 23 servizi. L’importo definitivo, tuttavia, sarà calcolato sulla base della sommatoria dei servizi che saranno migrati.
1.3.1
L’importo del finanziamento concedibile ai Soggetti Attuatori di cui all’art. 5 è individuato, ai sensi dell’art. 53 par. 1. Lett. c) del Reg. UE 1060/2021, in un importo forfettario (Lump sum) determinato in funzione della classe di popolazione residente di riferimento del medesimo Soggetto Attuatore. La classe di popolazione residente di appartenenza del singolo Soggetto Attuatore è determinata sulla base di quanto al dato ISTAT 2021 calcolato sulla popolazione residente al 1 gennaio 2022, come definito alla pagina http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPRES1 (maggio 2022).
Il finanziamento concesso con il presente Avviso non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o europei, per le stesse spese ammissibili.
La domanda di partecipazione può essere presentata a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque non oltre le ore 23:59 del 17 febbraio 2023.
Il numero di API che un Comune deve erogare, sulla base della dimensione del comune, è
- per i Comuni fino a 5.000 abitanti: 1
- per i Comuni 5.001 - 20.000 abitanti: 2;
- per i Comuni 20.001 - 50.000 abitanti: 3
- per i Comuni 50.001 - 100.000 abitanti: 4;
- per i Comuni 100.001 - 250.000 abitanti: 5;
- per i Comuni > 250.000 abitanti: 6.
- per i Comuni fino a 5.000 abitanti: 1
- per i Comuni 5.001 - 20.000 abitanti: 2;
- per i Comuni 20.001 - 50.000 abitanti: 3
- per i Comuni 50.001 - 100.000 abitanti: 4;
- per i Comuni 100.001 - 250.000 abitanti: 5;
- per i Comuni > 250.000 abitanti: 6.
Il numero di API che è consigliabile realizzare, sulla base della dimensione del comune, è:
- per i Comuni fino a 5.000 abitanti: 5;
- per i Comuni 5.001 - 20.000 abitanti: 5;
- per i Comuni 20.001 - 50.000 abitanti: 5;
- per i Comuni 50.001 - 100.000 abitanti: 10;
- per i Comuni 100.001 - 250.000 abitanti: 10;
- per i Comuni > 250.000 abitanti: 12.
- per i Comuni fino a 5.000 abitanti: 5;
- per i Comuni 5.001 - 20.000 abitanti: 5;
- per i Comuni 20.001 - 50.000 abitanti: 5;
- per i Comuni 50.001 - 100.000 abitanti: 10;
- per i Comuni 100.001 - 250.000 abitanti: 10;
- per i Comuni > 250.000 abitanti: 12.
No, la realizzazione del numero di endpoint/operations è esclusivamente un suggerimento utile alla realizzazione delle attività oggetto di finanziamento.
Gli importi del contributo, riconosciuti sulla base della dimensione del comune, sono così definiti:
- per i Comuni fino a 5.000 abitanti: 1;
- per i Comuni 5.001 - 20.000 abitanti: 2;
- per i Comuni 20.001 - 50.000 abitanti: 3;
- per i Comuni 50.001 - 100.000 abitanti: 4;
- per i Comuni 100.001 - 250.000 abitanti: 5;
- per i Comuni > 250.000 abitanti: 6.
- per i Comuni fino a 5.000 abitanti: 1;
- per i Comuni 5.001 - 20.000 abitanti: 2;
- per i Comuni 20.001 - 50.000 abitanti: 3;
- per i Comuni 50.001 - 100.000 abitanti: 4;
- per i Comuni 100.001 - 250.000 abitanti: 5;
- per i Comuni > 250.000 abitanti: 6.
Il fornitore dovà essere contrattualizzato al massimo entro 3 mesi (90 gg) dalla data di notifica del Decreto di Finanziamento.
Le attività dovranno essere eseguite entro e non oltre 6 mesi (180 giorni) a partire dalla data di pubblicazione del decreto di finanziamento di cui art. 10, comma 5, dell’avviso.
Le attività dovranno essere eseguite entro e non oltre 6 mesi (180 giorni) a partire dalla data di pubblicazione del decreto di finanziamento di cui art. 10, comma 5, dell’avviso.
Le attività dovranno essere eseguite entro e non oltre 6 mesi (180 giorni) a partire dalla data di pubblicazione del decreto di finanziamento di cui art. 10, comma 5, dell’avviso.
1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici
I Soggetti Attuatori, ovvero coloro che possono accedere allo strumento predisposto dall'Avviso, sono esclusivamente i Comuni.
Si, è possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso nel caso in cui l'implementazione delle attività di miglioramento oggetto del finanziamento siano state realizzate a decorrere dal 1° Febbraio 2020, con risorse finanziarie proprie.
Il rilascio del sito istituzionale deve essere concluso nel termine perentorio previsto dall'Allegato 2 corrispondente alla fascia di popolazione del Comune.
L’Ente che aderisce all’Avviso dovrà obbligatoriamente implementare il modello per il sito dei Comuni (“Pacchetto cittadino informato”), attraverso le modalità descritte nel paragrafo “Implementazione di sito comunale” dell'Allegato 2. Per il riconoscimento dell’obiettivo conseguito, l’Ente dovrà provvedere a rendere disponibile il proprio sito comunale e attenersi ai criteri di conformità secondo quanto previsto dal paragrafo "Raggiungimento dell’obiettivo di conformità al modello sito comunale" dell'Allegato 2.
L’Ente ha la possibilità di selezionare, a seconda della dimensione del Comune, un numero massimo di servizi digitali per il cittadino, selezionabili dalla lista di servizi digitali per il cittadino (“Pacchetto cittadino attivo”). In questo caso l’Ente dovrà provvedere al ridisegno dei servizi scelti utilizzando le tipologie di flussi di interfaccia descritte nel relativo paragrafo, o comunque garantire i criteri di conformità descritti nel paragrafo "Raggiungimento dell’obiettivo per i servizi digitali per il cittadino" di cui all'Allegato 2.
Il modello di sito comunale, messo a disposizione all’indirizzo https://designers.italia.it/modello/comuni/ comprende due strumenti fondamentali: l’architettura dell’informazione del sito comunale e i template html del sito comunale.
L’importo del finanziamento concedibile ai Comuni è individuato in un importo forfettario (lump sum) determinato in funzione della tipologia degli interventi previsti ed in funzione della classe di popolazione residente di riferimento del medesimo Comune (Art. 1, comma 3 dell'Avviso).
I Soggetti Attuatori, ovvero coloro che possono accedere allo strumento predisposto dall'Avviso, sono le Scuole sedi di Direttivo comprensive di scuole secondarie di 1° e 2° grado dislocate su tutto il territorio nazionale.
Si, è possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso nel caso in cui tutte le attività necessarie per l’implementazione di un modello standard di siti web destinati alle comunità scolastiche siano state realizzate a decorrere dal 1 Febbraio 2020, con risorse finanziarie proprie.
Il Ministero dell’istruzione e il Dipartimento per la trasformazione digitale hanno messo a punto un modello standard di sito web istituzionale per le scuole italiane Sedi di Direttivo di 1° e 2° grado, in modo da offrire a genitori, studenti e all’intera comunità scolastica un punto di accesso semplice e trasversale alle esigenze degli utenti, realizzato sulla base dei principi di progettazione user centred e realizzato grazie alle risorse che compongono il design system del Paese, messo a disposizione tramite il progetto Designers Italia all’indirizzo https://designers.italia.it/modello/scuole.
Il modello di sito istituzionale per le scuole, messo a disposizione all’indirizzo https://designers.italia.it/modello/scuole comprende tre strumenti fondamentali: l’architettura dell’informazione del sito, il codice HTML del sito e il tema Wordpress del sito stesso.
No, non è possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso riferito alla Misura 1.4.1 nel caso in cui le attività necessarie per l'implementazione del sito web della PA siano state realizzate con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o europei, secondo quanto previsto dall'art. 7 dell'Avviso.
Al termine del processo di rilascio del sito istituzionale per le scuole, l’ente dovrà attestare mediante dichiarazione da caricare sulla piattaforma di adesione https://padigitale2026.gov.it/ il raggiungimento di alcune caratteristiche, che rappresentano ai fini dell'Avviso riferito alla Misura 1.4.1, la dichiarazione di conformità del sito per le scuole realizzato rispetto al modello fornito.
In particolare, le attività si intendono concluse con esito positivo al momento in cui:
- Il sito è disponibile online
- È stata compilata la checklist di conformità indicata nel paragrafo Verifica della conformità dell'Allegato 2 all'avviso
In particolare, le attività si intendono concluse con esito positivo al momento in cui:
- Il sito è disponibile online
- È stata compilata la checklist di conformità indicata nel paragrafo Verifica della conformità dell'Allegato 2 all'avviso
L’importo del finanziamento, riconosciuto per il rifacimento del sito web istituzionale è pari a 7.301 euro Iva inclusa. L’importo del finanziamento sarà riconosciuto al Soggetto Attuatore solo a seguito del conseguimento del risultato atteso.
1.4.3 Adozione PagoPA
L’importo del finanziamento concedibile ai Comuni è individuato in un importo forfettario determinato secondo il seguente criterio:
a. per i Comuni fino a 5.000 ab. pagoPA: €607 per servizio (min.3 max 117);
b. per i Comuni 5.001 - 20.000 ab. pagoPA: €857 per servizio (min.3 max 117);
c. per i Comuni 20.001 - 100.000 ab. pagoPA: €1821 per servizio (min.5 max 117);
d. per i Comuni 100.001 - 250.000 ab. pagoPA: €2747 per servizio (min.5 max 117);
e. per i Comuni > 250.000 ab. pagoPA: €7967 per servizio (min.5 max 117).
a. per i Comuni fino a 5.000 ab. pagoPA: €607 per servizio (min.3 max 117);
b. per i Comuni 5.001 - 20.000 ab. pagoPA: €857 per servizio (min.3 max 117);
c. per i Comuni 20.001 - 100.000 ab. pagoPA: €1821 per servizio (min.5 max 117);
d. per i Comuni 100.001 - 250.000 ab. pagoPA: €2747 per servizio (min.5 max 117);
e. per i Comuni > 250.000 ab. pagoPA: €7967 per servizio (min.5 max 117).
I soggetti attuatori, ovvero coloro che possono accedere allo strumento predisposto dall'Avviso, sono i Comuni.
Si, è possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso nel caso in cui l'attivazione dei servizi di incasso (pagoPA) sia stata realizzata dopo il 01 Aprile 2021 con risorse finanziarie proprie.
No, non è possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso nel caso in cui il processo di l'attuazione dei servizi di incasso (pagoPA) sia stata realizzatao prima del 01 Aprile 2021, indipendemente dai fondi/risorse utilizzati. Può essere invece finanziata l'attivazione di nuovi servizi, non inclusi nel precedente finanziamento.
I servizi oggetto di migrazione possono essere tutti i servizi di incasso erogati da ciascun Ente facendo valere il principio della titolarità del credito, cioè, potranno essere migrati tutti i servizi di incasso gestiti direttamente dal singolo Ente e/o affidati a soggetti esterni (es. Riscossori; Unioni di Comuni; Comunità Montane) fermo restando che l’Ente mantenga la titolarità del credito vantato.
Il processo di riterrà concluso quando sarà stata effettuata una transazione con esito positivo con la corretta applicazione del codice tassonomico per ogni singolo servizio incluso nel progetto.
Per transazione con esito positivo si intende sia una transazione reale eseguita da un cittadino, nel caso in cui la stagionalità del singolo servizio di incasso lo consenta, oppure - in caso contrario - una transazione reale con importo di valore simbolico (es. 0,01€) ma con codice tassonomico e IUV reale, al fine di poter verificare l’effettiva e corretta integrazione del servizio di incasso in modalità end-to-end (cd. transazione di test)
Sì, è possibile, ma la riscossione dovrà avvenire per conto dell'Ente creditore senza alterare il flusso dati tra l'Ente e il Nodo di Pagamenti. Il soggetto riscossore dovrà quindi agire come intermediario tecnologico e quindi dovrà incassare direttamente sull'IBAN dell'ente creditore (Comune).
Sì, è possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso per l'integrazione dei servizi purché finanziati con fondi propri a partire dal 1° aprile 2021.
Sono invitate a presentare proposte a valere sul presente Avviso:
a. Le Regioni e le Province Autonome;
b. Le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere pubbliche e le Agenzie sanitarie regionali;
c. Le Università e gli Istituti di Istruzione Universitaria pubblici, gli Enti e le Istituzioni di ricerca pubblici, gli Enti e Consorzi per il diritto allo studio, i Consorzi interuniversitari di ricerca e le Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - (AFAM) pubbliche.
a. Le Regioni e le Province Autonome;
b. Le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere pubbliche e le Agenzie sanitarie regionali;
c. Le Università e gli Istituti di Istruzione Universitaria pubblici, gli Enti e le Istituzioni di ricerca pubblici, gli Enti e Consorzi per il diritto allo studio, i Consorzi interuniversitari di ricerca e le Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - (AFAM) pubbliche.
Sì, è possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso nel caso in cui l'attivazione dei servizi di incasso (pagoPA) sia stata realizzata dopo il 01 Aprile 2021 con risorse finanziarie proprie.
I servizi oggetto di migrazione possono essere tutti i servizi di incasso erogati da ciascun Ente facendo valere il principio della titolarità del credito, cioè, potranno essere migrati tutti i servizi di incasso gestiti direttamente dal singolo Ente e/o affidati a soggetti esterni (es. Riscossori; Unioni di Comuni; Comunità Montane) fermo restando che l’Ente mantenga la titolarità del credito vantato.
Le attività di migrazione e di attivazione dei servizi dovranno essere portate a termine entro 8 mesi (240 gg), a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore.
Per transazione con esito positivo si intende sia una transazione reale eseguita da un cittadino, nel caso in cui la stagionalità del singolo servizio di incasso lo consenta, oppure - in caso contrario - una transazione reale con importo di valore simbolico (es. 0,01€) ma con codice tassonomico e IUV reale, al fine di poter verificare l’effettiva e corretta integrazione del servizio di incasso in modalità end-to-end (cd. transazione di test)
1.4.3 Adozione AppIO
I Soggetti Attuatori, ovvero coloro che possono accedere allo strumento predisposto dall'Avviso, sono i Comuni.
Si, è possibile accedere al finanziamento previsto dal presente Avviso nel caso in cui l'attuazione dei servizi digitali (app IO) sia stata realizzata a decorrere dal 01 Aprile 2021, con risorse finanziarie proprie.
No, non è possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso riferito alla Misura 1.4.3 nel caso in cui l'attuazione degli stessi servizi digitali (app IO) sia stata realizzata con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o europei, secondo quanto previsto dall'art. 7 dell'Avviso. Può essere invece finanziata l'attivazione di nuovi servizi, non inclusi nel precedente finanziamento.
Il fornitore dovà essere contrattualizzato al massimo entro 6 mesi (180 gg) dalla data di notifica del Decreto di Finanziamento.
Le attività di migrazione e di attivazione dei servizi dovranno essere portate a termine entro 8 mesi (240 gg), a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore.
Il processo si riterrà concluso con esito positivo quando le richieste di pubblicazione saranno approvate dalla pagoPA S.p.A e tutti i servizi saranno visibili in App.
Sono invitate a presentare proposta a valere sull'Avviso:
a. Le Regioni e le Province Autonome;
b. Le Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere pubbliche e le Agenzie sanitarie regionali;
c. Le Università e gli Istituti di Istruzione Universitaria pubblici, gli Enti e le Istituzioni di ricerca pubblici, gli Enti e Consorzi per il diritto allo studio, i Consorzi interuniversitari di ricerca e le Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - AFAM pubbliche.
a. Le Regioni e le Province Autonome;
b. Le Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere pubbliche e le Agenzie sanitarie regionali;
c. Le Università e gli Istituti di Istruzione Universitaria pubblici, gli Enti e le Istituzioni di ricerca pubblici, gli Enti e Consorzi per il diritto allo studio, i Consorzi interuniversitari di ricerca e le Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - AFAM pubbliche.
Sì, è possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso nel caso in cui l'implementazione dei servizi digitali (appIO) sia stata realizzata a decorrere dal 01 Aprile 2021, con risorse finanziarie proprie.
No, non è possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso riferito alla Misura 1.4.3 nel caso in cui l'attivazione degli stessi servizi digitali (appIO) sia stata realizzata con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o europei, secondo quanto previsto dall'art. 7 dell'Avviso. Può essere invece finanziata l'attivazione di nuovi servizi, non inclusi nel precedente finanziamento.
Le attività di migrazione e di attivazione dei servizi dovranno essere portate a termine entro 8 mesi (240 gg), a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore.
Il processo si riterrà concluso con esito positivo quando le richieste di pubblicazione saranno approvate dalla pagoPA S.p.A e tutti i servizi saranno visibili in App.
1.4.4 Adozione identità digitale
L'importo del finanziamento riconoscibile è pari a €14.000 al termine della realizzazione del progetto.
I soggetti attuatori, ovvero coloro che possono accedere allo strumento predisposto dall'Avviso, sono i Comuni. In seguito saranno pubblicati avvisi ad hoc per altre tipologie di pubbliche amministrazioni.
Gli interventi che possono essere finanziati sono: adesione alla piattaforma di identità digitale SPID, adesione alla piattaforma di identità digitale CIE ed erogazione di un piano formativo su disposizioni normative, linee guida e best practices in caso di integrazione a SPID e CIE con protocollo SAML2. Per ulteriori dettagli si rimanda all'Allegato 2 del presente Avviso.
Si, è possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso al fine di adottare una sola delle due piattaforme, SPID o CIE, qualora una di esse sia stata già adottata dall'ente con protocollo SAML2, come specificato nell'Allegato 2.
No, qualora lo scenario di partenza dell'ente sia qualificato dall'assenza di entrambe le piattaforme di identità digitale SPID e CIE, dovrà necessariamente adottarle entrambe, come specificato nell'Allegato 2.
Il progetto di integrazione deve essere concluso nel termine perentorio di 10 mesi dalla data di contrattualizzazione del fornitore, come specificato nell'Allegato 2.
OpenID Connect (OIDC) è lo standard di autenticazione attualmente utilizzato dalla quasi totalità delle moderne applicazioni web e mobile nel mondo privato ed è fortemente raccomandato, come specificato nell'Allegato 2. In alternativa è necessaria l'erogazione di un piano formativo, idoneo a costruire le basi per un successivo passaggio tecnologico.
Si, è possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso nel caso in cui il processo di adozione della piattaforma di identità digitale SPID/CIE sia stato avviato a decorrere dal 1° febbraio 2020 con fondi propri.
Per CIE sarà necessario che il soggetto attuatore abbia pubblicato l'adesione a CIE e messo in esercizio i servizi online. Farà fede la data di richiesta di adesione, purché la pubblicazione e messa in esercizio dei servizi avvenga entro e non oltre i 60 giorni decorrenti dalla data della richiesta di adesione a CIE.
Per SPID sarà necessario che il soggetto attuatore abbia eseguito i test tecnici di integrazione e abilitato i servizi online all’accesso tramite SPID. Farà fede la data di richiesta per il primo collaudo tecnico ad AgID il cui esito è positivo.
Domande frequenti:
https://www.spid.gov.it/domande-frequenti/
https://helpdesk.spid.gov.it/knowledgebase.php?category=2
Risorse per sviluppatori:
https://developers.italia.it/it/spid/#resourcecontent-1
https://www.spid.gov.it/domande-frequenti/
https://helpdesk.spid.gov.it/knowledgebase.php?category=2
Risorse per sviluppatori:
https://developers.italia.it/it/spid/#resourcecontent-1
Domande frequenti:
https://federazione.servizicie.interno.gov.it/faq
Risorse per sviluppatori:
https://developers.italia.it/it/cie
https://federazione.servizicie.interno.gov.it/faq
Risorse per sviluppatori:
https://developers.italia.it/it/cie
No, si considera ammissibile solo la prima integrazione fatta dagli enti purché finanziata con fondi propri dopo il 1 febbraio 2020.
L'importo riconoscibile per l'implementazione del pacchetto per l'Identità digitale è pari a 14.000,00 euro e sarà erogato all'ente successivamente alla verifica da parte del Dipartimento della corretta alimentazione della Piattaforma e del raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso AgID e IPZS, secondo quanto previsto dall'Art. 13 dell'Avviso.
I soggetti attuatori, ovvero coloro che possono accedere allo strumento predisposto dall'Avviso, sono tutte le amministrazioni pubbliche, esclusi i Comuni e le Istituzioni Scolastiche.
Gli interventi che possono essere finanziati sono: adesione alla piattaforma di identità digitale SPID, adesione alla piattaforma di identità digitale CIE ed erogazione di un piano formativo su disposizioni normative, linee guida e best practices in caso di integrazione a SPID e CIE con protocollo SAML2. Per ulteriori dettagli si rimanda all'Allegato 2 del presente Avviso.
Sì, è possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso al fine di adottare una sola delle due piattaforme, SPID o CIE, qualora una di esse sia stata già adottata dall'ente con protocollo SAML2, come specificato nell'Allegato 2.
No, qualora lo scenario di partenza dell'ente sia qualificato dall'assenza di entrambe le piattaforme di identità digitale SPID e CIE, dovrà necessariamente adottarle entrambe, come specificato nell'Allegato 2.
Il progetto di integrazione deve essere concluso nel termine perentorio di 10 mesi dalla data di contrattualizzazione del fornitore, come specificato nell'Allegato 2.
OpenID Connect (OIDC) è lo standard di autenticazione attualmente utilizzato dalla quasi totalità delle moderne applicazioni web e mobile nel mondo privato ed è fortemente raccomandato, come specificato nell'Allegato 2. In alternativa è necessaria l'erogazione di un piano formativo, idoneo a costruire le basi per un successivo passaggio tecnologico.
Sì, è possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso nel caso in cui il processo di adozione della piattaforma di identità digitale SPID/CIE sia stato avviato a decorrere dal 1° febbraio 2020 con fondi propri.
No, non è possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso riferito alla Misura 1.4.4 nel caso in cui il processo di adozione della piattaforma di identità digitale SPID/CIE sia stato realizzato prima del 1° febbraio 2020, indipendemente dai fondi/risorse utilizzati.
Qualora un ente avesse già implementato infrastruttura per autenticazione digitale SPID/CIE per l’utilizzo del SUAP, in ottemperanza al DPR 160/2010 anche prima del 1 febbraio 2020, è comunque possibile accedere al finanziamento previsto dall’Avviso riferito alla Misura 1.4.4 per altri servizi, specificando in fase di candidatura lo stato delle attività come “da avviare”.
1.4.5
I Soggetti Attuatori, ovvero coloro che possono accedere allo strumento predisposto dall'Avviso, sono i Comuni, inclusi quelli coinvolti nella fase di sperimentazione della Piattaforma Notifiche Digitale.
La domanda di partecipazione può essere presentata a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque non oltre alle ore 23.59 del 11 novembre 2022.
L’obiettivo si configura nell’integrazione con PND dei processi di notificazione degli atti a valore legale attualmente in uso presso i Comuni. A prescindere dalla dimensione dell’ente, l’obiettivo è di integrare con PND le comunicazioni di due tipologie di atti amministrativi, concentrandosi inizialmente su due servizi, di cui uno, obbligatoriamente appartenente alla tipologia di atti di “Notifiche violazioni al codice della strada” e l’altro, a scelta del soggetto attuatore, da selezionare tra le altre tipologie di atti indicate nella tabella 1 dell'Allegato 2 dell'Avviso riferito alla Misura 1.4.5.
Il Comune è chiamato ad attivare due servizi relativi a due distinte tipologie di atti di notifica secondo la seguente formula:
i. la prima tipologia, obbligatoria, definita in tabella 1 dal codice 010101P e relativa alle “Notifiche violazioni al codice della strada”;
ii. la seconda tipologia, da selezionare ad opera del Comune stesso, indicata in tabella 1 con la numerazione dalla 2 alla 12.
i. la prima tipologia, obbligatoria, definita in tabella 1 dal codice 010101P e relativa alle “Notifiche violazioni al codice della strada”;
ii. la seconda tipologia, da selezionare ad opera del Comune stesso, indicata in tabella 1 con la numerazione dalla 2 alla 12.
È obbligatorio attivare e integrare n.2 servizi, secondo quanto disposto dal Paragrafo C dell'Allegato 2.
Le attività dovranno essere eseguite entro e non oltre 6 mesi (180 gg) a partire dalla data di pubblicazione del decreto di finanziamento di cui art. 10, comma 5, dell’avviso.
Il processo di integrazione e attivazione dei servizi di notifica si intende concluso con esito positivo al momento in cui viene prodotto dalla PA l’esito del processo di integrazione e viene fornita evidenza dell’invio con successo di almeno una notifica in ambiente di produzione di PND per ciascuno dei due servizi appartenenti alle tipologie di atti definite nel paragrafo C di questo allegato (l’evidenza consiste nella verifica del codice IUN e del codice tipologia atto delle notifiche).
Gli importi del contributo, riconosciuti sulla base della dimensione del comune, sono così definiti:
- per i Comuni fino a 5.000 abitanti: €23.147;
- per i Comuni 5.001 - 20.000 abitanti: €32.589;
- per i Comuni 20.001 - 100.000 abitanti: €59.966;
- per i Comuni 100.001 - 250.000 abitanti: €69.000;
- per i Comuni > 250.000 abitanti: €97.247.
- per i Comuni fino a 5.000 abitanti: €23.147;
- per i Comuni 5.001 - 20.000 abitanti: €32.589;
- per i Comuni 20.001 - 100.000 abitanti: €59.966;
- per i Comuni 100.001 - 250.000 abitanti: €69.000;
- per i Comuni > 250.000 abitanti: €97.247.
Il fornitore dovà essere contrattualizzato al massimo entro 3 mesi (90 gg) dalla data di notifica del Decreto di Finanziamento.
Per accedere al finanziamento è necessario che il mittente dell’atto coincida con il Soggetto Attuatore, ovvero, il singolo Comune, anche se questo non è il soggetto che incassa.
Fondo Innovazione
Sì, ma sarà possibile richiedere i contributi soltanto in relazione all’integrazione di servizi (sia per la piattaforma pagoPA che per l’App IO) che non sono stati già finanziati con l’Avviso Pubblico Fondo Innovazione.
Sì, i Comuni in questo caso possono aderire agli avvisi del PNRR richiedendo i contributi per l’integrazione di servizi diversi e ulteriori rispetto a quelli per cui hanno già ricevuto il finanziamento.
I Comuni potranno richiedere i finanziamenti degli avvisi del PNRR solo per quei servizi eccedenti rispetto ai minimi richiesti dall’Avviso Pubblico Fondo Innovazione. Nello specifico, saranno considerati già finanziati (e quindi esclusi):
- il primo servizio dichiarato nella richiesta di erogazione del contributo, per chi ha aderito alla piattaforma pagoPA durante la vigenza dell’Avviso Pubblico,
- i primi due servizi dichiarati nella richiesta di erogazione del contributo, per chi ha aderito alla piattaforma pagoPA prima della pubblicazione dell’Avviso Pubblico,
- il primo servizio dichiarato nella richiesta di erogazione del contributo, per App IO. Fermo restando il rispetto della retroattività, nello specifico servizio attivo dopo il 1° aprile 2021.
A tal riguardo, dovrai richiedere le modalità di gestione alla Regione, in coerenza con gli specifici accordi regionali con il DTD
Ai fini del PNRR un servizio è considerato attivo:
- per la piattaforma pagoPA, dalla data di visibilità della prima transazione con esito positivo con la corretta assegnazione del codice tassonomico
- per l’App IO, dalla data di visibilità del servizio in App.
Si, in quanto un Comune potrebbe nel tempo aver aumentato la platea dei servizi offerti nel rispetto dell'elenco previsto dalla tassonomia vigente; nel caso di servizi erogati in via indiretta rimane comunque il vincolo della titolarità del credito come requisito per legittimare la richiesta.
Rendicontazione
In merito alla domanda posta si rimanda alla normativa contabile di riferimento e alle indicazioni dell'Amministrazione competente in materia. A titolo indicativo e non vincolante si ricorda che il legislatore è intervenuto sul punto con l’articolo 27 comma 2 quinquies del D.L. 152/2021 come modificato in occasione della legge di conversione, nonché si suggerisce la lettura della FAQ 49 ARCONET dove si precisa che “Le spese per l’acquisto di servizi infrastrutturali Cloud sono classificate tra le spese per l’informatica nel titolo 1 della spesa. A titolo esemplificativo si riportano di seguito le voci di parte corrente della spesa per informatica che possono essere ricondotte all’acquisto di servizi cloud infrastrutturali previste nel modulo finanziario del piano dei conti integrato di cui all’allegato 6 al d.lgs. n. 118 del 2011. I servizi di assistenza e di consulenza rientrano nella spesa di servizi cloud infrastrutturali.” Si ricorda infine quanto previsto al punto 3.12 del principio contabile 4/2 con riferimento ai Finanziamenti UE: 3.12 … Le entrate derivanti dai finanziamenti UE utilizzate per il finanziamento di spese correnti sono classificate tra i Trasferimenti correnti, comprese le quote dei Fondi UE destinati agli investimenti utilizzate per finanziare spesa corrente (nel rispetto dei regolamenti comunitari).
In merito alle domande poste si rimanda alla normativa contabile di riferimento e alle indicazioni dell'Amministrazione competente in materia. A titolo indicativo e non vincolante si suggerisce di visionare la FAQ ARCONET n. 48 pubblicata sul sito del MEF RGS che disciplina le modalità di contabilizzazione di detti fondi prevedendo:
- al punto b) che “ Alla fine dell’esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione e, trattandosi di risorse vincolate, possono essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo. L’utilizzo di tali risorse è consentito anche agli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall’art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 15, comma 3 DL n. 77 del 2021).
- al punto c) la FAQ 48 prosegue prevedendo “Per le risorse del PNRR e del PNC, trattandosi di entrate vincolate, gli enti possono variare il bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l’accertamento delle relative entrate (art. 175, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 267 del 2000 e art. 51, comma 6, lettera a del d.lgs. n. 118 del 2011). Dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti (art. 15, comma 4-bis DL n. 77 del 2021).” Una volta confluite nell’avanzo di amministrazione vincolato dette somme possono essere reiscritte nel bilancio dell’esercizio successivo nel rispetto del cronoprogramma di spesa, anche nel caso di enti che chiudano in disavanzo ai sensi dell’art. 15 c. 3 del D. L. 77/2021.
- al punto b) che “ Alla fine dell’esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione e, trattandosi di risorse vincolate, possono essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo. L’utilizzo di tali risorse è consentito anche agli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall’art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 15, comma 3 DL n. 77 del 2021).
- al punto c) la FAQ 48 prosegue prevedendo “Per le risorse del PNRR e del PNC, trattandosi di entrate vincolate, gli enti possono variare il bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l’accertamento delle relative entrate (art. 175, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 267 del 2000 e art. 51, comma 6, lettera a del d.lgs. n. 118 del 2011). Dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti (art. 15, comma 4-bis DL n. 77 del 2021).” Una volta confluite nell’avanzo di amministrazione vincolato dette somme possono essere reiscritte nel bilancio dell’esercizio successivo nel rispetto del cronoprogramma di spesa, anche nel caso di enti che chiudano in disavanzo ai sensi dell’art. 15 c. 3 del D. L. 77/2021.
In merito alla domanda posta si rimanda alla normativa contabile di riferimento e alle indicazioni dell'Amministrazione competente in materia. A titolo indicativo e non vincolante si suggerisce di visionare la FAQ ARCONET n. 48 pubblicata sul sito del MEF RGS che disciplina le modalità di contabilizzazione di detti fondi prevedendo al punto a) che “Gli enti possono accertare le risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti (art. 15, comma 4 DL n. 77 del 2021). Pertanto, a seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse gli enti possono procedere all’accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata, al fine di consentire, a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma.” Nel caso di importo forfettario le somme sono preventivamente assegnate da questo dipartimento con apposito decreto a ciascun ente ma subordinate, nell'erogazione, alla verifica della realizzazione del progetto. In tal caso l’ente provvede a contabilizzare le voci di entrata e di spesa così come riportato nella FAQ 48 lett a) sopra riportata.
In merito alla domanda posta si rimanda alla normativa contabile di riferimento e alle indicazioni dell'Amministrazione competente in materia. A titolo indicativo e non vincolante, con riferimento alla natura della spesa in economia non sono da rilevare attività contabili specifiche se non quelle che consentono di ricondurre, ad es. con apposito codice, dette spese al progetto PNRR così come previsto dal D.L. 77/2021 art 9 c.4.
Il contributo concesso è una somma forfettaria (lump sum) che sarà erogata in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività oggetto del finanziamento come disposto dall'art. 13 dell'Avviso. L'entità del finanziamento è indicata nell'Allegato 2 dell'Avviso, come previsto dall'art. 8. Trattandosi di una somma forfettaria non devono essere rendicontati i costi sostenuti.
Per quanto di competenza del DTD, i soggetti attuatori degli avvisi pubblicati su PAdigitale2026 non devono alimentare il sistema informatico ReGiS in quanto sarà la Piattaforma stessa a comunicare con il suddetto sistema informatico.